15 Novembre: obbligo di pneumatici invernali o catene da neve a bordo.

Secondo la legge 120 del 29 luglio 2010 il periodo in cui vige l’obbligo di circolare con le gomme invernali oppure con le catene da neve a bordo è dal 15 novembre al 15 aprile. 

L’obbligo di viaggiare con gomme invernali, o catene a bordo o – novità di fine 2022 – calze da neve, viene deciso dai vari gestori della rete stradale, non vale in tutta Italia e viene ovviamente indicato con una segnaletica verticale specifica.

Secondo la direttiva del ministero delle Infrastrutture e Trasporti 1580/2013 l’obbligo prevede il montaggio delle gomme invernali “almeno sulle ruote motrici”. Si può invece circolare con gomme estive, a patto di avere le catene a bordo (e saperle montare). Infatti la legge parla di “mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”. La soluzione perfetta non esiste, ma va individuata la migliore caso per caso, tarandola sulle proprie esigenze.  

Circolare senza pneumatici da neve o catene da neve a bordo nelle strade in cui ciò è prescritto e per i periodi indicati, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa:

  • da € 39,00 a € 159,00 dentro centri abitati
  • da € 80,00 a € 318,00 fuori centri abitati

 

A differenza di quanto succede per le gomme estive, si possono montare gomme invernali con codice velocità inferiore rispetto a quello indicato sul libretto, purché non sia inferiore a “Q”. Se così non fosse è necessario esporre all’interno dell’auto, in posizione ben visibile, un’etichetta che avverta il guidatore di non superare una data velocità. 

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